MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

INDICE

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

art. 1. Ambito di applicazione

art. 2. Diritti e doveri

art. 3. Emanazione delle Linee Guida

CAPITOLO II – MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

art. 8. Obblighi informativi e altre misure

art. 9. Obblighi ulteriori

CAPITOLO III – CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

art. 10. Adozione dei codici di condotta

art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1. Ambito di applicazione

1.1 La FIP (nel prosieguo, la “Federazione”) recepisce, insieme con le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture federali, i Principi Fondamentali dettati dall’Osservatorio Permanente del CONI condannando fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti condividendo le misure di prevenzione e contrasto alle violenze e agli abusi nello sport che colpiscono fisicamente ed emotivamente gli atleti, così come l’affidabilità delle organizzazioni sportive.

1.2 Agli stessi Principi Fondamentali devono uniformarsi le associazioni, le società sportive e altri Enti affiliati alla Federazione e tutti i tesserati.

1.3 Sui presenti Principi Fondamentali poggiano inoltre la prevenzione e il contrasto agli abusi o violenze nei confronti degli animali in ambito sportivo, nei limiti della compatibilità.

Art. 2. Diritti e doveri

2.1 Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

2.2 La Federazione adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. 2.3 La Federazione promuove una politica di inclusione, contraria alla discriminazione e alle violenze indipendentemente dal genere, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire valori sportivi sani in un ambiente sportivo rispettoso e sicuro soprattutto nei confronti degli atleti più vulnerabili quali i minori.

2.4 Le associazioni, le società sportive e gli altri Enti affiliati (di seguito anche solo “Affiliate”) alla Federazione prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di safeguarding degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l’efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti. 2.5 La Federazione e le Affiliate e i tesserati si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Art. 3. Emanazione delle Linee Guida

3.1 La Federazione, con delibera del 31 agosto 2023, in attuazione della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 23 luglio 2023 ha emanato le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, coerentemente alle linee guida emanate dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding contenute nei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione trasmesse dall’Organo Collegiale in data 25 agosto 2023, in conformità con il d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, come aggiornate con delibera del 17 giugno 2024. 3.2 Le presenti Linee Guida perseguono i seguenti obiettivi: a) la promozione dei diritti di cui all’art. 1 del Regolamento Safeguarding federale per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati; b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità; c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele; d) l’individuazione e l’attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori; e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti; f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi, nello specifico, la Federazione si è dotata di una piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale, seguendo la procedura informatica ivi indicata, attraverso la quale consentire agli interessati di effettuare le segnalazioni come disciplinato dall’art. 11 del Regolamento Safeguarding federale; g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate; h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate.

3.3 Le presenti Linee Guida prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

3.4 Le presenti Linee Guida prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

ABUSO PSICOLOGICO. Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possaincidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali

ABUSO FISICO.

Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico- fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.

MOLESTIA SESSUALE .

Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia,fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

ABUSO SESSUALE .

Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesto non appropriati.

NEGLIGENZA

Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenirecausando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

INCURIA

La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell’atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA

L’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell’atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

BULLISMO, CYBERBULLISMO.

Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni,critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performancesportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI.

Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguireun effetto discriminatorio basato su etnia, colore,caratteristiche fisiche, genere, status social economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

CAPITOLO II - MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

4.1 Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall’emanazione delle Linee Guida e del Regolamento Safeguarding federale per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ai medesimi conforme, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell’art 16 del d d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di safeguarding.

4.2 Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di safeguarding degli altri Enti di affiliazione.

4.3 I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività delle Affiliate.

4.4 La Federazione anche attraverso il Responsabile federale delle politiche di safeguarding e gli Uffici delle Procure federali, vigilano sull’adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

Art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

5.1 I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo: a) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo, tra cui l’acquisizione del certificato di antipedofilia e autodichiarazione da parte dell’interessato ovvero di tutti i soggetti dello staff a contatto con gli atleti circa l’assenza di precedenti penali e carichi pendenti rilevanti per la normativa di riferimento, idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall’Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti; b) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime; c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni; d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni; e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati; f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali; g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti; h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di safeguarding nonché il recepimento e l’attuazione delle relative raccomandazioni; i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

5.2 I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I modelli garantiscono l’accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di safeguarding federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.

Art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree di rischio, nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l’altro: a) l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva; b) l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati; c) l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall’Affiliata; d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati; e) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti; f) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding; g) l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati; h) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall’Ente di affiliazione in materia di safeguarding; i) l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall’Ente di affiliazione; j) l’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); ii. viaggi, trasferte e pernotti; iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

Art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

7.1 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l’altro: a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi; b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso; c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l’emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali; d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse; e) l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede: i. presentato una denuncia o una segnalazione; ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding; f) l’adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

7.2 In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall’ordinamento dell’Ente di affiliazione.

Art. 8. Obblighi informativi e altre misure

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l’altro: a) l’obbligo di immediata affissione presso la sede dell’Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva homepage del modello di cui all’art 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5; b) l’obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell’adozione del modello di cui all’art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell’Affiliata e sulla rispettiva homepage; c) l’obbligo di immediata comunicazione dell’adozione del modello di cui all’art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e al Responsabile federale delle politiche di safeguarding; d) l’obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all’art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5; e) l’obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5, al Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente; f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi; g) adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele; h) adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi; i) un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive; j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dall’Ente di affiliazione nonché dall’Affiliata.

Art. 9. Obblighi ulteriori

9.1 Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all’art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti: a) di tutela dei diritti di cui all’art 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3; b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati; c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo; d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori; e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva. 9.2 I modelli di cui all’art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all’osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall’Ente di affiliazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

CAPITOLO II - MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVACAPITOLO III – CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Art. 10. Adozione dei codici di condotta

Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

Art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

11.1 I codici di cui all’articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate: a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza; b) all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana; c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele; d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori; e) alla valorizzazione delle diversità; f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore; g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta; h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. 11.2 I codici di cui all’articolo precedente prevedono inoltre disposizioni: a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. 11.3 Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all’articolo precedente stabiliscono altresì: a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali; b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso; c) le verifiche minime, precedenti all’impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente; d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori; e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse; f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

Art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11, i modelli di cui all’art. 10 stabiliscono tra l’altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati: a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati; b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo; c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo; d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi; e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva; f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati; g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva; h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi; i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi); j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11, i modelli di cui all’art. 10 stabiliscono tra l’altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici: a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori; c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori; d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori; e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore; f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore; g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati; h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati; i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network; j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5; k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo; l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati; m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse; n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati; o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo; p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati; q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11, i modelli di cui all’art. 10 stabiliscono tra l’altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti: a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco; b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti; c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri; d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti; e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive; f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici; g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive; h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati; i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni; j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5; k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.